RLS ART. 47 COMMA 2
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
- In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.