ENERGIA & DINTORNI – MARZO 2017
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE IN AMBITO SEVESO
Riccardo Caracuta – Esperto CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante”
Accanto alla cogenza di riferimento (D.Lgs.105/2015 Seveso III) ed all’indirizzo UNI specifico, i quali già presuppongono un atteggiamento innovativo e proattivo alla gestione dei rischi da parte delle realtà industriali, occorrono nuovi studi che tengano conto delle competenze tecniche, personali e relazionali dei lavoratori per affrontare le situazioni di pericolo. L’elevata criticità dei processi industriali, in special modo in ambito RIR, necessitano di competenze di adeguato profilo, in cui la componente tecnica-impiantistica e di esperienza deve coniugarsi con quella della «salute e sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente », in un ambito proattivo di professionalità con tutti i soggetti coinvolti. Con riferimento a quanto sancito nell’Allegato B (Art.14 – D.Lgs.105/2015), l’SGS-PIR dev’essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell’organizzazione nello stabilimento.
Esso, inoltre, dev’essere basato sulla valutazione dei rischi, ma deve anche integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In conseguenza e con riferimento alle altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi (qualità, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale), l’SGS-PIR può sì richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l’attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (Allegato B – par. 2.2.1). Occorre, inoltre, sottolineare che l’SGS-PIR, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell‘Appendice 1, il gestore deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto
in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l’impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Risulta molto importante e pertinente al tema, il fatto che il gestore deve definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative (par. 3.2.4 – Allegato B – Art.14).
Per quanto sopra, emerge che è la complessità nel suo insieme che determina la necessità di criteri formativi di accesso e conseguenti requisiti fondamentali specifici che devono configurare un profilo professionale adeguato a tutti coloro che sono coinvolti nel processo industriale RIR. In tal senso, il decreto vigente fornisce indicazioni ai gestori degli stabilimenti Seveso per ottemperare in maniera organica e programmata ai suddetti obblighi, tenendo conto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123” e dal decreto del Ministero dell’interno del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Tali obblighi, sono pertanto finalizzati a completare le misure ivi previste, senza interferenze e duplicazioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di incidenti rilevanti (Appendice 1). In particolare, per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi quelli di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione e all’addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermo restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del gestore stesso di assicurarsi che tali attività siano effettivamente svolte (par. 2.8 – Appendice 1). In coerenza a quanto sancito dal par. 4.1. – Appendice 1, il gestore deve ottemperare alle disposizioni della vigenza attraverso l’individuazione delle responsabilità all’interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, attuate nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza e, comunque, con riferimento ai compiti e responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. A tal riguardo, è importante sottolineare quanto sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – Accordo 25 luglio 2012 (Repertorio atti nr.153 /CSR del 25 luglio 2012), ossia «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e art.37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni», in cui si individua l’importanza di non incorrere in ripetizioni di percorsi formativi, ovvero:
«al fine di evitare che si ripetano attività formative in termini di ore, contenuti, argomenti e modalità di aggiornamento, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta formazione costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati». Tutto quanto fin qui premesso, al fine di evidenziare il contesto nell’ambito in cui il tema della informazione e formazione RIR necessita essere configurato secondo standard predefiniti che obiettivino competenze di accesso dedicate, e la conseguente adeguatezza del profilo, per la misurazione della coerenza e della consapevolezza specifica. Attività che dovrà essere successivamente integrata e completata a cura del gestore in relazione alla tipicità dello stabilimento, in quanto sottoposto al suddetto obbligo e quindi a regime sanzionatorio, dovendo fornire evidenza oggettiva agli ispettori secondo le modalità indicate nell’Allegato H, Appendice 1 e 2 (rif. Art.27) ed in relazione alle «Liste di riscontro per le Ispezioni del SGS-PIR» di cui all’Appendice 3. Ad ulteriore supporto della necessità formativa RIR accreditata, l’Accordo 25 luglio 2012 di cui sopra, riporta a titolo di sostanziale esempio proprio il caso della formazione dedicata prevista dal D.M. 16 marzo 1998, il quale definisce le modalità con le quali i fabbricanti (gestori), per le attività industriali a rischio di incidente rilevante, devono procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in situ; evidenziando al contempo l’oggettivo riconoscimento delle Regioni quali Enti in grado di fornire le adeguate specificazioni in termini di formazione obiettivata e professionalizzante. E nel pieno convincimento di quanto sopra, il sottoscritto in partnership con l’Università del Salento, ha avviato presso l’Assessorato competente della Regione Puglia l’iter di fattibilità per un progetto di Formazione Accredita RIR, denominato “Lo Scudo di Efesto”. In conclusione, quanto sopra esposto evidenzia che i contenuti tecnici, normativi e di cogenza di riferimento e correlata di un SGS-PIR , necessitano di una formazione sì conforme alla cogenza, ma con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondenti e coerenti sia all’effettiva pericolosità dello stabilimento Seveso che all’elevato grado di competenza d’accesso allo specifico ambito, in cui il valore aggiunto della formazione accreditata RIR, rappresenta l’evoluzione innovativa e resiliente per la sfida verso modelli culturali e comportamentali per il miglioramento continuo e la salvaguardia dell’uomo e l’ambiente.